L’Acr Messina è stato multato dal Giudice Sportivo della Lega Pro, dopo il derby contro il Catania, con 2.000 euro d’ammenda “A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, intonato: 1. durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti per quattro volte; 2. al 30° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuti per tre volte; per avere alcuni dei suoi sostenitori, al termine della gara, in prossimità del tunnel di accesso agli spogliatoi, attinto con almeno dieci sputi i calciatori della squadra avversaria e la Quaterna Arbitrale e, al contempo, lanciato un contenitore in plastica di forma cilindrica sul terreno di gioco, senza colpire alcuno; C) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi al termine della gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.)”.
Inibito fino al 19/12 il Ds Roma per reiterate proteste alla terna arbitrale espulso dalla panchina.
l’ammenda di 200 euro a Niccolò Zanellato del Catania, “per avere, al termine della gara tenuto un comportamento non corretto in quanto, mentre stava rientrando negli spogliatoi e dopo essere stato oggetto di sputi da parte dei tifosi avversari, reagiva ponendo in essere un gesto provocatorio nei confronti degli stessi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta e considerato la gravità dell’offesa ricevuta”.