E’ importante divulgare la notizia dell’approvazione della legge sulla figura del caregiver familiare. La redazione di Gaglio Web aveva preso a cuore questa tematica, aveva esplicato l’importanza della figura sopracitata con l’intendo che questa venisse valorizzata e soprattutto le venissero riconosciuti quei diritti fondamentali per la dignità dell’essere umano. Da circa 10 giorni la proposta di legge è divenuta legge a tutti gli effetti. Di seguito l’intero documento in modo tale da approfondirne la conoscenza.
LEGGE APPROVATA IL 5 MARZO 2024
Riconoscimento e valorizzazione della figura del caregiver familiare
Art. 1.
Principi e finalità
1. Nell’ambito delle politiche di welfare la Regione promuove la solidarietà familiare e l’attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità grave, ne riconosce il valore sociale ed economico nonché i rilevanti vantaggi che ne trae la collettività e ne promuove la tutela ai fini della conciliazione con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa.
2. Nel rispetto delle specifiche competenze, collaborano e concorrono allattuazione degli interventi previsti dalla presente legge:
a) la Regione;
b) le aziende sanitarie provinciali;
c) i distretti socio-sanitari, le case di comunità, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che operano allinterno delle stesse;
d) i comuni;
e) gli enti del terzo settore;
f) le istituzioni scolastiche.
Art. 2.
Caregiver familiare
1. La Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare, come definita dal comma 255 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, promuovendo azioni di supporto allo stesso che consentano la piena integrazione dell’attività da questi prestata con la rete integrata dei servizi sociali e socio-sanitari.
2. Il caregiver familiare è riconosciuto allatto della presa in carico della persona assistita da parte del Servizio sanitario regionale ovvero da parte dei servizi sociali quale soggetto volontario indicato dallassistito ovvero da chi ne esercita la tutela.
3. Il caregiver familiare, integrandosi con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, contribuisce al benessere psicofisico della persona assistita e opera, in relazione alla situazione di bisogno, nellambito del Piano assistenziale individuale (PAI) e del progetto di vita, assistendo e supportando lassistito, in particolare nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione delle pratiche amministrative.
4. Il caregiver familiare non sostituisce altre forme di assistenza sanitaria e di cura necessarie, per le quali invece lassistito può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.
5. Il caregiver familiare interagisce e integra la propria attività con quella degli operatori di cura e assistenza afferenti al sistema dei servizi pubblici e privati.
6. Il caregiver familiare svolge la propria attività volontaria di cura e assistenza anche avvalendosi di specifici percorsi formativi.
7. Il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita o di chi la rappresenta ai sensi dellordinamento civile, è coinvolto nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e interviene nel più ampio progetto individuale e di vita.
8. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso soggetto assistito, fatta eccezione per genitori con figli minori.
Art. 3.
Compiti della Regione
1. La Regione definisce le modalità per favorire il riconoscimento e l’integrazione dell’attività del caregiver familiare nell’ambito del sistema regionale dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
2. La Regione, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili:
a) prevede, nellambito della programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, interventi di sostegno e azioni di supporto, anche economico, per ladattamento domestico alle necessità di cura dellassistito nonché per la fornitura di ausili e presidi idonei alla prevenzione del rischio da sovraccarico biomeccanico e per leliminazione delle barriere architettoniche;
b) promuove iniziative in collaborazione con le rappresentanze datoriali e con gli ordini professionali, tese ad assicurare un maggiore equilibrio tra attività professionale e vita familiare che consentano di conciliare la vita lavorativa con le necessità di cura degli assistiti, in attuazione della direttiva 2019/1158/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
c) favorisce la definizione di accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedono premi agevolati e costi calmierati per le polizze stipulate dai caregiver familiari;
d) promuove iniziative e misure, anche con le associazioni datoriali, per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura, con particolare riferimento ai caregiver familiari;
e) promuove iniziative di informazione e orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative alle modalità di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e iniziative pubbliche e private a sostegno del caregiver familiare;
f) favorisce lintegrazione della figura del caregiver familiare con la rete dei servizi socio-sanitari, anche mediante programmi di aggiornamento a favore del personale sanitario e socio-sanitario tesi a valorizzarne lattività;
g) predispone unadeguata rete di comunicazione che consenta al caregiver familiare di poter accedere costantemente al supporto informativo e operativo del personale sanitario e socio-sanitario, anche attraverso la creazione di pagine web dedicate e accessibili;
h) promuove il welfare di prossimità anche mediante lo sviluppo di reti animate da enti del terzo settore e dagli stessi caregiver, attraverso la predisposizione di appositi bandi e progetti per la creazione di reti solidali e di mutuo soccorso che contribuiscano a ridurre il rischio di isolamento sociale del caregiver familiare, favorendo linclusione dellassistito ed il supporto del caregiver familiare, nel rispetto prioritario del diritto di scelta della persona con disabilità;
i) promuove lo sviluppo di sistemi di informazione e comunicazione basati sulle nuove tecnologie a supporto dellattività del caregiver familiare ovvero di un parente se richiesto dal caregiver familiare;
l) promuove programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione dovuta agli stessi, in accordo con i comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, di concerto con l’Assessore regionale per la salute, sono adottate le misure attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 4.
Compiti dei comuni
1. I comuni, attraverso i propri servizi sociali, favoriscono il sostegno e l’affiancamento necessario al caregiver familiare per svolgere un assistenza qualificata.
Art. 5.
Compiti delle aziende sanitari provinciali
1. Le aziende sanitari provinciali (ASP), nei limiti delle proprie competenze programmatorie e organizzative, riconoscono e definiscono il ruolo e l’apporto del caregiver familiare all’interno della rete di cura e di welfare locale, le attività formative e di orientamento nonché le modalità di coinvolgimento del caregiver familiare all’interno del percorso di cura della persona assistita.
2. Le ASP, nell’ambito della propria programmazione, assicurano:
a) la definizione delle modalità di coinvolgimento del caregiver familiare allinterno del percorso di cura della persona assistita, anche mediante attività di formazione e addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di assistenza prestato dal caregiver;
b) linformazione, lorientamento e laffiancamento nellaccesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;
c) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dellassistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e lorganizzazione dei servizi sanitari;
d) la programmazione di soluzioni volte a fronteggiare situazioni di emergenza che interessano lassistito, segnalate dal caregiver familiare;
e) percorsi di supporto psicologico finalizzati al conseguimento e al mantenimento del benessere e dellequilibrio personale e familiare, anche con momenti di supporto familiare e con lutilizzo della telemedicina;
f) interventi, programmati o di emergenza, di sollievo dal carico delle cure primarie in favore del caregiver familiare che fornisce assistenza o sostegno personale a un soggetto affetto da patologie croniche, attraverso il coordinamento con i servizi di assistenza domiciliare;
g) al caregiver familiare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy, informazioni puntuali ed esaurienti in merito alle problematiche della persona che necessita di cura ed assistenza, ai suoi bisogni assistenziali ed alle cure necessarie, ai diritti ed ai criteri di accesso alle prestazioni integrate nonché alle diverse opportunità e risorse presenti sul territorio che possano essere di sostegno allattività di assistenza e di cura.
3. Ciascuna ASP individua, nellambito dei propri uffici, un soggetto responsabile del coordinamento delle azioni di supporto al caregiver familiare.
4. Le ASP, anche avvalendosi del soggetto di cui al comma 3, censiscono e monitorano le attività dei caregiver familiari presenti sul territorio anche al fine di verificare il risparmio di spesa derivante al Servizio sanitario regionale dal mancato ricovero degli assistiti in strutture ospedaliere di lungodegenza o in strutture per anziani non autosufficienti.
Art. 6.
Rete di sostegno al caregiver familiare
1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di cui all’articolo 15 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 nonché dalle reti di solidarietà promosse da iniziative private o da enti del terzo settore.
2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:
a) il case manager individuato nellambito del progetto personalizzato, individualizzato e partecipato di cui allarticolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, realizzato dalle unità di valutazione multidimensionale, quale referente del caregiver familiare;
b) il soggetto responsabile del coordinamento delle azioni di supporto al caregiver di cui allarticolo 5, comma 3;
c) il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e linfermiere di comunità;
d) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e i servizi specialistici sanitari;
e) gli enti del terzo settore accreditati che intervengono anche al fine di contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare nonché i fenomeni connessi allo stress intenso e prolungato cui sono sottoposti i caregiver familiari nel corso dellattività di assistenza.
Art. 7.
Riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo
del caregiver familiare
1. La Regione, anche al fine di favorirne l’accesso ovvero il reinserimento lavorativo, promuove percorsi formativi per coloro i quali abbiano prestato o prestino la propria attività di assistenza e cura nella qualità di caregiver familiare, adottati nel rispetto del sistema di formazione professionale di cui alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 e successive modificazioni.
2. Le competenze acquisite dal caregiver familiare, riconosciute e certificate ai sensi dellarticolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, possono essere riconosciute ai fini dellattribuzione di crediti formativi per laccesso ad ulteriori percorsi formativi del sistema regionale nellambito di attività di assistenza alla persona nonché ai fini di politiche attive mirate allinserimento e reinserimento lavorativo.
Art. 8.
Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento del terzo settore
1. Per sostenere e accompagnare il caregiver familiare nelle sue attività, la Regione, promuovendo forme di collaborazione con i comuni e in accordo con distretti socio-sanitari, adotta le seguenti misure:
a) promuove e supporta, anche attraverso bandi rivolti agli enti del terzo settore, iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, alle strutture sociali, socio-sanitarie e sanitarie, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, riguardanti la non autosufficienza, la disabilità e il valore sociale dellattività di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare, anche per favorire il benessere delle persone fragili;
b) favorisce, attraverso le forme di partecipazione previste dalla normativa regionale vigente, il coinvolgimento del terzo settore nella programmazione degli interventi sulla salute e per il benessere fisico e psico-sociale delle persone con disabilità o non autosufficienti.
Art. 9.
Clausola valutativa
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, a cadenza biennale, l’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sentito l’Assessore regionale per la salute, trasmette alla Commissione Salute, servizi sociali e sanitari dell’Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione della presente legge contenente i seguenti dati e informazioni:
a) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della popolazione siciliana in stato di potenziale necessità di assistenza e cura alla persona;
b) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge dalla Regione, dai comuni, dagli enti del sistema sociale, socio-sanitario e sanitario regionale, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti, le caratteristiche dei beneficiari e i risultati conseguiti;
c) le eventuali criticità emerse in fase di attuazione delle misure di sostegno e promozione previste dalla presente legge.
2. La Commissione Salute, servizi sociali e sanitari dell’Assemblea regionale siciliana esamina la relazione e formula eventuali osservazioni in ordine alla stessa.
Art. 10.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse assegnate all’Obiettivo specifico ES04.11 del Programma regionale FSE+ 2021-2027, nella misura massima di 500 migliaia di euro annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2024-2027.
2. All’attuazione della presente legge possono altresì concorrere le risorse vincolate provenienti dallo Stato e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.