Riconoscere e valorizzare il ruolo del Caregiver familiare, è stato l’obiettivo della Proposta di Legge appoggiata dall’On. Giuffrida. Previo parere delle Commissioni I, V, VI, VII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, è stata in questi giorni affidata alla XII Commissione (Affari Sociali) per far si che inizi l’iter di analisi e presentazione all’Aula. Compito della XII Commissione è stato quello di valutare la qualità e l’efficacia delle disposizioni contenute nel testo.
“Con soddisfazione ho partecipato al voto per l’approvazione del disegno di legge a tutela dei c. d. Caregiver, quei soggetti che prestano, con grande spirito di abnegazione, l’assistenza e le cure ad un loro congiunto ammalato o disabile. Il ruolo di questi soggetti è di cruciale importanza sociale. Consente ai malati di uscire dalla propria condizione di isolamento e di farlo nella maniera più naturale possibile: grazie al sostegno dei propri cari.
Vedo così finalizzato lo strenuo lavoro fatto durante XVI Legislatura, nella qualità di componente della Commissione Sanità, quando mi ero battuto per l’introduzione della legge a tutela dei Caregiver.
Martedì scorso, anche grazie al mio voto favorevole, si è dato il via libera ed il disegno di legge sui Caregiver è oggi, finalmente, realtà.” Queste le parole dell’On. Giuffrida.
Definire la figura del Caregiver era fondamentale per assicurare assistenza e sostegno a chi ne ha di bisogno ma anche per la tutela dello stesso.
Per essere chiari, si definisce Caregiver familiare la persona che responsabilmente assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, o di un familiare o di un affine anche non convivente entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare anche non convivente entro il terzo grado, che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, oppure di una persona nelle medesime condizioni con cui abbia comprovata relazione affettiva o amicale stabile.
Bisogna tenere presente che la condizione di Caregiver familiare comporta quasi sempre l’abbandono dell’attività lavorativa o di studio. Ne consegue una condizione di dipendenza economica dal medesimo congiunto con disabilità di cui si occupa. Proprio per questo motivo era necessario ed urgente prevedere per il Caregiver strumenti adeguati per vivere in serenità.
Questa proposta di legge nasce dalla necessità di dare rapidamente un riconoscimento e un sostegno agli oltre 2,8 milioni di persone si prendono cura dei propri cari non autosufficienti
Finalmente la figura del Cargiver familiare è tutelata dallo Stato. Nello specifico ad esso verrà riconosciuta, per il periodo di assistenza:
- la copertura di contributi figurativi per un massimo di cinque anni, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato (se non lavoratore);
- la copertura assicurativa degli infortuni o della responsabilità civile collegati all’attività prestata;
- il diritto a una rimodulazione dell’orario di lavoro, beneficiando dei permessi previsti dalla Legge 104/92, oltre che avere diritto di priorità nella scelta della propria sede di lavoro, tra le sedi disponibili più vicine alla residenza dell’assistito (se lavoratore);
- la detrazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50%, fino all’importo massimo di 12.000 euro annui;
- per i Caregiver inseriti in percorsi scolastici o universitari, sarà data la possibilità di conciliare l’attività di studio e quella di cura;
- il diritto di accedere al pensionamento anticipato e senza penalizzazioni al raggiungimento di trenta anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica, o al compimento di sessanta anni di età anagrafica e al raggiungimento di almeno venti anni di attività quale Caregiver. Ad essi un economico nella misura massima di 516,46 euro al mese.